Quando si sospetta un caso di malasanità, una delle prime domande è sempre la stessa: entro quanto tempo si può chiedere un risarcimento? La risposta non è unica, perché il diritto non prevede un termine uguale per tutti i casi. In generale si parla spesso di 10 anni o di 5 anni, ma questi riferimenti vanno letti con cautela: conta contro chi si agisce, quale tipo di responsabilità viene contestata, da quando il danno è diventato concretamente riconoscibile e se, nel frattempo, siano intervenuti atti idonei a interrompere la prescrizione. La prescrizione per malasanità, quindi, non va trattata come una formula automatica.
Cosa si intende per malasanità
“Malasanità” è un termine giornalistico, non tecnico. In ambito giuridico si parla più correttamente di responsabilità sanitaria o responsabilità medica.
Si fa riferimento a situazioni in cui il paziente subisce un danno che può dipendere, per esempio, da un errore diagnostico, da una diagnosi tardiva, da un errore chirurgico, da una terapia inadeguata, da una mancata vigilanza o da una gestione non corretta del percorso di cura.
La disciplina di riferimento è oggi contenuta nella Legge 8 marzo 2017 n. 24, nota come Legge Gelli-Bianco, che ha ridefinito il quadro della responsabilità medica in Italia.
Va però evitato un equivoco frequente: non ogni peggioramento clinico o esito sfavorevole equivale automaticamente a malasanità. Perché possa configurarsi una responsabilità devono generalmente essere presenti tre elementi: una condotta non corretta del sanitario o della struttura, un danno effettivo e il nesso causale tra quella condotta e il pregiudizio subito dal paziente.
I termini di prescrizione per i casi di malasanità
La prescrizione indica il periodo entro il quale il diritto al risarcimento può essere esercitato. Nel campo della responsabilità sanitaria esiste una distinzione importante tra struttura sanitaria e medico, ma questa differenza non deve essere interpretata come una regola sempre valida in modo automatico.
In via generale, la struttura sanitaria – pubblica o privata – risponde sul piano contrattuale. In questo caso si applica il termine ordinario di prescrizione di 10 anni previsto dall’articolo 2946 del codice civile. È il riferimento che, nella pratica, riguarda spesso ospedali, cliniche e altre strutture cui il paziente si rivolge per ricevere prestazioni sanitarie.
Diverso è il caso del medico o dell’esercente la professione sanitaria. L’articolo 7 della Legge Gelli-Bianco stabilisce che il sanitario risponde, in linea generale, ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, cioè in ambito extracontrattuale, salvo che abbia assunto un’obbligazione contrattuale diretta con il paziente. In assenza di questo rapporto diretto, il termine di prescrizione è quindi di 5 anni, come previsto dall’articolo 2947 del codice civile.
La formula “10 anni contro la struttura e 5 anni contro il medico” può essere utile per orientarsi, ma non esaurisce la complessità del tema. In alcuni casi anche il sanitario può rispondere contrattualmente, con conseguente applicazione del termine decennale, se ha assunto direttamente obblighi nei confronti del paziente.
Da quando decorre la prescrizione
Un altro equivoco frequente riguarda il momento da cui inizia a decorrere la prescrizione. Molti pensano che il termine parta automaticamente dal giorno in cui si verifica l’errore medico. In realtà il codice civile stabilisce che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Nel campo della responsabilità sanitaria questo principio assume particolare rilievo, perché il danno non è sempre immediatamente evidente. Può accadere, per esempio, che le conseguenze di un intervento emergano dopo anni, che una diagnosi sbagliata venga scoperta solo successivamente o che il problema derivi da un ritardo diagnostico che ha aggravato la patologia nel tempo.
In situazioni di questo tipo, la giurisprudenza ha elaborato il criterio della conoscibilità del danno. In altre parole, la prescrizione può iniziare quando il danno diventa percepibile e riconducibile alla condotta sanitaria.
È però importante non semplificare eccessivamente questo passaggio. Non è corretto affermare che la prescrizione parta sempre dalla scoperta del danno. Più correttamente, si può dire che il termine può decorrere dal momento in cui il danno diventa concretamente riconoscibile e collegabile alla condotta medica o sanitaria.
Quando la prescrizione può interrompersi
La prescrizione non è necessariamente un termine rigido che scorre senza possibilità di modifiche. In determinate circostanze può interrompersi.
L’interruzione si verifica quando il titolare del diritto compie atti formali con cui manifesta la volontà di far valere la propria pretesa. Tra gli esempi più frequenti rientrano una diffida formale, una richiesta di risarcimento, la costituzione in mora o l’avvio di una causa.
Quando la prescrizione viene interrotta, il tempo già trascorso non viene più considerato e inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.
Nel campo della responsabilità sanitaria esiste inoltre una procedura preliminare prevista dalla Legge Gelli-Bianco. Prima di avviare una causa civile è necessario tentare una fase preventiva, che può consistere in una consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi oppure in un procedimento di mediazione. Questo passaggio ha lo scopo di favorire una possibile soluzione della controversia prima dell’instaurazione del giudizio.
Cosa fare se si sospetta un caso di malasanità
Quando emerge il sospetto di un errore medico, il primo passo è ricostruire con precisione i fatti: i sintomi iniziali, gli accessi alle strutture sanitarie, le diagnosi ricevute, le terapie prescritte e gli eventuali peggioramenti delle condizioni di salute.
Un passaggio fondamentale è poi la raccolta della documentazione sanitaria. In particolare, la cartella clinica rappresenta il documento principale per verificare quali cure siano state effettuate, quali decisioni siano state prese e con quali tempi.
È possibile richiedere copia della cartella clinica alla struttura sanitaria che ha erogato le prestazioni. Inoltre, parte delle informazioni sanitarie può essere recuperata anche attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico, che raccoglie dati e documenti relativi agli eventi clinici del paziente.
Affidarsi ad un professionista come www.studiolegaleforestieri.it, avvocato per casi di malasanità a Milano è il primo passo necessario per comprendere quali documenti raccogliere e verificare se vi siano i presupposti per una richiesta di risarcimento. L’obiettivo non è necessariamente avviare subito una causa, ma capire se esistano le condizioni giuridiche per agire e se il diritto non sia già vicino alla prescrizione.
Cosa succede se il termine è scaduto
Se la prescrizione è maturata, il diritto al risarcimento si estingue per effetto del decorso del tempo, come stabilisce l’articolo 2934 del codice civile. In termini pratici, ciò significa che il diritto non può più essere fatto valere efficacemente in giudizio se la controparte solleva l’eccezione di prescrizione.
La prescrizione, infatti, non opera automaticamente: deve essere eccepita dalla parte convenuta. Tuttavia, quando ciò avviene e il termine risulta effettivamente trascorso, il giudice non può accogliere la richiesta di risarcimento.
È importante distinguere tra due aspetti che spesso vengono confusi. Da un lato, il diritto al risarcimento può essere ormai prescritto; dall’altro, questo non significa necessariamente che non vi sia stato un errore medico. La prescrizione riguarda la possibilità di far valere il diritto in giudizio, non la valutazione in astratto della condotta sanitaria.
Proprio per questo motivo stabilire se il termine sia davvero scaduto non è sempre immediato. Occorre verificare con attenzione da quando decorre la prescrizione e se nel tempo siano intervenuti atti idonei a interromperla.
Anche differenze di pochi mesi nella decorrenza del termine possono incidere sulla possibilità di ottenere un risarcimento. Per questo motivo, quando emerge il sospetto di un errore medico, verificare tempestivamente i tempi e gli eventuali atti interruttivi diventa uno dei passaggi più importanti.

Altre storie
Società in Liquidazione: Opportunità e Rischi da Considerare
Monitor industriali da incasso: Soluzioni innovative per spazi ottimizzati e performance elevate
Impianti idraulici antilegionella: normative, soluzioni ed errori da evitare